Il Consiglio per gli affari economici parrocchiale o di Comunità pastorale
Che cos’è? In parrocchia è l’organismo specificamente deputato ad accompagnare le scelte relative alla sua amministrazione.
Nelle Comunità pastorali è uno strumento di coordinamento e comunione tra le singole realtà; non è un organismo unico, ma unitario, ed è costituito dall’insieme dei Consigli per gli affari economici delle parrocchie.
Tra i suoi compiti: coadiuvare nel predisporre il bilancio preventivo; approvare alla fine di ciascun esercizio il rendiconto consuntivo generale; elaborare, in collaborazione con il Consiglio pastorale, un bilancio di missione semplificato; rendere conto al Consiglio pastorale della situazione economica mediante una relazione annuale sul bilancio; esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; garantire il costante rapporto con gli uffici amministrativi diocesani.
Da chi è composto? Membri di diritto (parroco e vicari parrocchiali in parrocchia; responsabile e altri membri della diaconia nella Comunità pastorale); membri designati dal Consiglio pastorale (1/3 dei membri non di diritto); membri designati dal parroco o dal responsabile di Cp, confrontatosi, rispettivamente, con gli altri membri di diritto del Consiglio e con i segretari e moderatori uscenti, oppure con la diaconia (2/3 dei membri non di diritto; nella Cp ogni parrocchia deve avere almeno 3 consiglieri).
Chi può essere designato? Questi i requisiti: 1) 18 anni di età; 2) essere cattolici che hanno completato l’Iniziazione cristiana; 3) essere in piena comunione con la Chiesa; 4) essere canonicamente domiciliati in parrocchia o operare stabilmente in essa; 5) essere reduci da non più di tre mandati consecutivi; 6) distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale e capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza professionale (se possibile è da considerare la presenza di competenze giuridiche, economico-finanziarie, economico-amministrative, tecniche).
Ci sono motivi di incompatibilità? Essere congiunti del parroco fino al quarto grado, avere rapporti economici con la parrocchia o ricoprire incarichi incompatibili con la funzione.
Cosa avviene dopo l’individuazione dei consiglieri? I membri designati devono sottoscrivere una formale accettazione della carica e degli obblighi inerenti. I loro nomi saranno proclamati durante le Messe domenicali di domenica 2 giugno [per noi il 9 n.d.r.]. L’elenco dei membri deve essere trasmesso alla Curia arcivescovile.
Come è strutturato al suo interno? Organismi operativi sono il Presidente (il parroco o il responsabile di Cp) e il Segretario (eventualmente, nella Cp, la Giunta).
Quanto rimane in carica? Dura 4 anni e non decade con la nomina di un nuovo parroco o responsabile di Cp.
Dal sito della Diocesi di Milano
Nelle Comunità pastorali è uno strumento di coordinamento e comunione tra le singole realtà; non è un organismo unico, ma unitario, ed è costituito dall’insieme dei Consigli per gli affari economici delle parrocchie.
Tra i suoi compiti: coadiuvare nel predisporre il bilancio preventivo; approvare alla fine di ciascun esercizio il rendiconto consuntivo generale; elaborare, in collaborazione con il Consiglio pastorale, un bilancio di missione semplificato; rendere conto al Consiglio pastorale della situazione economica mediante una relazione annuale sul bilancio; esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; garantire il costante rapporto con gli uffici amministrativi diocesani.
Da chi è composto? Membri di diritto (parroco e vicari parrocchiali in parrocchia; responsabile e altri membri della diaconia nella Comunità pastorale); membri designati dal Consiglio pastorale (1/3 dei membri non di diritto); membri designati dal parroco o dal responsabile di Cp, confrontatosi, rispettivamente, con gli altri membri di diritto del Consiglio e con i segretari e moderatori uscenti, oppure con la diaconia (2/3 dei membri non di diritto; nella Cp ogni parrocchia deve avere almeno 3 consiglieri).
Chi può essere designato? Questi i requisiti: 1) 18 anni di età; 2) essere cattolici che hanno completato l’Iniziazione cristiana; 3) essere in piena comunione con la Chiesa; 4) essere canonicamente domiciliati in parrocchia o operare stabilmente in essa; 5) essere reduci da non più di tre mandati consecutivi; 6) distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale e capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza professionale (se possibile è da considerare la presenza di competenze giuridiche, economico-finanziarie, economico-amministrative, tecniche).
Ci sono motivi di incompatibilità? Essere congiunti del parroco fino al quarto grado, avere rapporti economici con la parrocchia o ricoprire incarichi incompatibili con la funzione.
Cosa avviene dopo l’individuazione dei consiglieri? I membri designati devono sottoscrivere una formale accettazione della carica e degli obblighi inerenti. I loro nomi saranno proclamati durante le Messe domenicali di domenica 2 giugno [per noi il 9 n.d.r.]. L’elenco dei membri deve essere trasmesso alla Curia arcivescovile.
Come è strutturato al suo interno? Organismi operativi sono il Presidente (il parroco o il responsabile di Cp) e il Segretario (eventualmente, nella Cp, la Giunta).
Quanto rimane in carica? Dura 4 anni e non decade con la nomina di un nuovo parroco o responsabile di Cp.
Dal sito della Diocesi di Milano